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LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IN BASE AL REGIME ANALITICO

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inerenti, ovvero abbiano attinenza con l'attività svolta dal lavoratore autonomo;
documentate, ovvero si dimostri il sostenimento della spesa.


Di seguito si analizza il trattamento fiscale di alcune delle più ricorrenti spese sostenute dai professionisti.


Beni immobili strumentali
Riguardo ai beni immobili utilizzati per l'esercizio della professione, il trattamento fiscale varia a seconda che si tratti di immobili utilizzati esclusivamente per l'attività professionale oppure ad uso promiscuo.

Nel primo caso (uso esclusivo), per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, sono deducibili:
le quote di ammortamento;
i canoni di leasing, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti ministeriali e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici anni;
le spese per i servizi relativi all'immobile stesso;
le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputate ad incremento del costo, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi;
il canone di locazione corrisposto nel periodo d'imposta, per l'immobile detenuto in base a contratto di locazione non finanziaria.

Se gli immobili sono utilizzati promiscuamente, la deducibilità è limitata al 50% della rendita, nonché al 50% del canone e delle spese non incrementative, purché il professionista non possegga nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.

Come accennato, le predette disposizioni si applicano per gli immobili acquistati nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 ed ai contratti di locazione finanziaria stipulati in tale periodo. È tuttavia previsto che, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009 gli importi deducibili sono ridotti ad un terzo.

Relativamente agli immobili strumentali che non rientrano nella disciplina sopra riportata (pertanto per gli immobili acquistati o detenuti prima del 1° gennaio 2007), sono ammessi in deduzione:
il 50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'attività, purché il professionista non possegga nello stesso Comune un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
la quota di ammortamento dell'immobile acquistato o fatto costruire entro il 14 giugno 1990;
il canone di locazione corrisposto nel periodo d'imposta, per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, oppure il canone stesso se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990. La deduzione spetta nella misura del 50%, qualora l'immobile sia utilizzato promiscuamente, per l'attività professionale e per finalità personali;
la quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale; tali spese sono deducibili in cinque periodi, a partire da quello di sostenimento, per quote costanti pari al 20%. Per gli immobili ad uso promiscuo, è consentito dedurre una quota pari al 50%;
le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione. La deduzione spetta nella misura del 50%, qualora l'immobile sia ad uso promiscuo e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.


Beni mobili strumentali
I beni mobili strumentali sono rappresentati da tutte le apparecchiature, macchine, attrezzature e simili che sono utilizzate nell'attività professionale per più esercizi.

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